PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e agevolazioni).

      1. Al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, anche attraverso azioni dirette o indirette di bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici marini, lagunari e salmastri, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è attribuito un credito d'imposta nella misura di 30 euro per ogni quintale di rifiuti recuperati dai fondali marini durante il normale esercizio dell'attività di pesca, ivi compresi gli attrezzi da pesca, o parti di essi, abbandonati sul fondo o alla deriva, inidonei all'uso e non facenti parte del normale equipaggiamento dell'unità che ha operato il recupero.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche atte ad assicurare l'effettivo godimento dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.

Art. 2.
(Modalità di raccolta).

      1. Il comandante di un peschereccio che approda in un porto conferisce i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, all'impianto portuale di raccolta previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
      2. L'autorità portuale, ove istituita, o l'autorità marittima, previa consultazione delle associazioni di categoria della pesca professionale, degli enti locali e dell'ufficio di sanità marittima, entro quattro mesi

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di raccolta dei rifiuti recuperati in mare, e ne dà immediata comunicazione alla regione.
      3. Nell'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'autorità portuale o marittima tiene conto delle dimensioni dello scalo e del numero delle unità da pesca che normalmente vi approdano. Il piano deve altresì contenere le seguenti informazioni:

          a) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;

          b) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta;

          c) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta e di conferimento dei rifiuti recuperati in mare, nonché di quelli prodotti dal peschereccio;

          d) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta, compresi il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ivi conferiti;

          e) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

          f) le iniziative, da realizzare con il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale, dirette a promuovere l'informazione ai pescatori e agli utenti del porto, finalizzate a ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti e a favorire forme corrette di raccolta e di trasporto;

          g) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta, nonché dei quantitativi di rifiuti in essi conferiti;

          h) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti.

      4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti oggetto della presente legge è effettuato senza alcun onere a carico delle imprese di pesca che hanno effettuato il recupero e la consegna negli impianti di cui al comma 1.

 

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Art. 3.
(Impianti portuali di raccolta).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole, alimentari e forestali, predispone un programma di interventi per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché delle relative dotazioni infrastrutturali, necessari a garantire nei porti pescherecci un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei rifiuti recuperati dal mare.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo alle regioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, ripartito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rapporto al numero e alla dimensione dei porti pescherecci presenti in ciascuna regione, nonché al numero e alle dimensioni delle unità da pesca iscritte in ciascun porto.

Art. 4.
(Informazione agli armatori e ai comandanti dei pescherecci).

      1. L'autorità portuale o marittima, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce ad ogni armatore o comandante di peschereccio la documentazione informativa recante:

          a) i dati a sostegno dell'importanza di un corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della fornitura di informazioni relative a qualunque alterazione dell'ambiente marino riscontrata durante la permanenza in mare;

          b) l'indicazione dell'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;

 

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          c) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti, la descrizione delle procedure per il conferimento, nonché di quelle per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

Art. 5.
(Programma di monitoraggio).

      1. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di monitoraggio costante, al fine di verificare l'effettiva consistenza del recupero dei rifiuti marini e l'andamento della bonifica dei fondali conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo altresì, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca professionale, la diffusione dei risultati di tale attività allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini, costieri e lagunari.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.